STATUTO dell'”ASSOCIAZIONE ROBERTO FARINI – ONLUS PER LA GASTROENTEROLOGIA”
Art. 1) E’ costituita l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ROBERTO FARINI – ONLUS PER LA GASTROENTEROLOGIA”. L’associazione si impegna all’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”.
Art. 2) – L’associazione non ha scopo di lucro, nè diretto nè indiretto, è apolitica ed aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione svolge attività comprese nell’ambito dei settori di cui all’art.10 lett a) del decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in particolari nei settori di seguito elencati:
- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Assistenza sanitaria;
- Beneficienza.
Scopo dell’Associazione è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione e lo sviluppo dell’informazione, della prevenzione e della tutela della salute, soprattutto nel campo della gastroenterologia. Per il raggiungimento di tale scopo l’associazione riunisce nel proprio ambito associativo persone fisiche o giuridiche idonee a contribuire sotto qualsiasi aspetto all’attuazione dell’oggetto sociale e stabilendo relazioni con organismi pubblici o privati nazionali o internazionali i quali si interessino o possano essere interessati a tale campo di studio o di intervento.
In relazione a tali scopi l’associazione:
– promuove e realizza attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello svolgimento delle loro competenze in materia sanitaria e sociosanitaria, con particolare riferimento all’attività di prevenzione e cura delle malattie relative all’apparato gastrointestinale.
Tale supporto potrà avvenire anche attraverso erogazioni in denaro o donazione di macchinari e strumenti tecnici effettuate nei confronti di enti pubblici o di enti privati senza finalità di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ovvero dall’art. 10 comma 2 bis D.Lgs 460/1997, o attraverso altri interventi volti a supportare tali istituzioni. Rientra tra queste, a puro titolo esemplificativo, l’organizzazione di giornate dedicate all’attività di assistenza sanitaria, fornendo visite specialistiche e esami di prevenzione resi da personale qualificato a soggetti che in ragione della loro condizione fisica, psichica, economica, sociale o familiare possono essere considerati persone svantaggiate, dando precedenza alle situazioni più gravi;
– promuove e realizza con particolare riferimento al campo della gastroenterologia, l’istituzione e l’assegnazione di borse di studio e premi destinati a soggetti meritevoli, che risultino in situazione di svantaggio per condizioni fisiche e/o economiche, sociali e familiari. In particolare per l’assegnazione delle borse di studio verranno di volta in volta demandati a regolamenti interni, e riportati nei bandi relativi, le condizioni ovvero i requisiti fisici ed economici che determinano l’inclusione tra i soggetti in condizioni di svantaggio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 460/1997.
L’associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, come ad esempio:
– svolgere azione di informazione e divulgazione atta a suscitare interesse e partecipazione dell’opinione pubblica sui temi della prevenzione e tutela della salute e promuove la raccolta fondi, con l’organizzazione anche in proprio di iniziative e manifestazioni orientate a tal fine, di incontri atti a divulgare l’importanza della prevenzione e a relazionare e promuovere l’attività istituzionale;
– favorire lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo scientifico e culturale e promuovere la discussione e il confronto su tematiche inerenti il campo della gastroenterologia attraverso incontri tra gli associati, per una crescita e aggiornamento professionale di questi atta a migliorare l’attività dell’associazione e il perseguimento delle finalità solidaristiche istituzionali;
– realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione ed alla diffusione della tutela della salute e dello sviluppo delle attività proprie.
Viene fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D.Lgsl 04/12/1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge , ivi comprese quelle accessorie per natura e quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Art. 3) La sede dell’associazione è stabilita in Padova (PD) in via Giustiniani n. 2, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche – Sezione di Gastroenterologia – Monoblocco Ospedaliero.
La sede potrà essere trasferita per decisione del Consiglio Direttivo, ratificato dall’assemblea generale in occasione della sua prima riunione.
Art. 4) Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che operino nel campo dell’associazione o che ne condividano le finalità.
Per l’assunzione della qualifica di socio, è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell’Associazione.
Per l’ammissione all’interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 (trentuno) dicembre.
Art. 5) La qualifica di membro decade per dimissione o per mancato pagamento della quota annuale per un periodo superiore ad un anno.
I soci dimissionari non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.
L’associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione e per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.
Art. 6) L’associazione è diretta da un consiglio direttivo costituito da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo 30 (trenta) membri, scelti fra i soci e rimane in carica tre anni.
I suoi membri vengono eletti dall’Assemblea generale a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 7) Il consiglio direttivo è chiamato ad eseguire il programma tracciato dall’assemblea generale.
Al consiglio sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza eccezione di sorta.
Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto dell’associazione.
Il consiglio direttivo avrà pertanto, fra le altre, la facoltà di compiere qualsiasi operazione presso ogni ufficio pubblico o privato, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare l’apertura di sezioni periferiche in tutta Italia o all’Estero stabilendo in una propria successiva riunione modalità tecniche e termini di apertura e gestione.
Art. 8) In caso di vacanza di un proprio membro, protrattasi oltre sei (6) mesi il Consiglio provvederà a sostituirlo mediante cooptazione, riservandosi di chiederne la convalida all’assemblea generale, in occasione della sua prima riunione, durante la quale si provvederà anche alla sua eventuale sostituzione definitiva.
Art. 9) Il Consiglio direttivo risponde verso l’associazione del proprio operato.
Le sue riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
Art. 10) Il consiglio direttivo elegge, col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, e fra i suoi membri, un Presidente, un vice-presidente ed un Segretario-Tesoriere, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni.
Art. 11) Il Presidente rappresenta l’associazione, dirige e coordina tutta l’attività, convoca e presiede le assemblee ordinarie e quelle del consiglio direttivo.
In particolare egli ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.
In caso di sua assenza od impedimento tali funzioni spettano al Vice Presidente.
Art. 12) Il segretario tesoriere redige i verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, tiene l’amministrazione esige le quote associative e dirama ogni eventuale comunicazione ai membri. Egli inoltre presenta all’assemblea generale annuale il bilancio consuntivo per l’anno precedente e formula il bilancio preventivo per quello successivo.
Art. 13) Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 14) Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno otto giorni. La convocazione richiede un ordine del giorno e verbali scritti al termine di ogni seduta.
Perchè le deliberazioni del consiglio siano valide è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente, o dal Vice-Presidente e dal Segretario-Tesoriere.
Art. 15) I membri dell’associazione non possono ricevere alcuna retribuzione in ragione delle funzioni che siano state loro affidate.
Art. 16) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dall’introito delle quote associative, ordinarie e straordinarie, e dalle elargizioni, donazioni, lasciti, contributi di soci e di terzi.
Faranno parte del patrimonio eventuali contribuzioni di enti pubblici e di privati.
Il patrimonio associativo dev’essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi perseguiti dall’associazione.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 17) I rappresentanti dell’associazione devono essere in pieno possesso dei propri diritti civili.
Art. 18) L’assemblea generale dell’associazione è costituita da tutti gli associati che siano in regola con le quote di iscrizione per l’esercizio in corso.
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni associato dispone di un solo voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del consiglio direttivo conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
L’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno nella località da indicarsi nell’ordine del giorno, ed ogni qual volta sia convocata dal Consiglio direttivo, dal suo Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi associati.
L’assemblea generale prende atto dei rapporti sulla gestione del consiglio direttivo, sulla situazione finanziaria e morale dell’associazione. Essa fissa l’ammontare delle quote associative ordinarie annuali, nonchè di quelle straordinarie, approva il bilancio consuntivo dell’esercizio, il programma per l’esercizio futuro ed il relativo bilancio preventivo. Essa provvederà, al momento necessario, al rinnovo dei membri del consiglio Direttivo.
Le votazioni dell’assemblea generale dovranno essere prese con la maggioranza dei membri presenti.
Art. 19) L’esercizio dell’associazione decorre dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L’associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, e verrà negli stessi termini sottoposto all’assemblea dei soci per la relativa approvazione.
Art. 20) Le modificazioni dello statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto e sono valide dopo l’approvazione di almeno due terzi degli associati.
Art. 21) Nel caso di scioglimento della società il patrimonio, comprese le quote sociali che sono irripetibili, e l’eventuale residuo di cassa, pagata ogni spesa, sarà devoluto a favore di altre ONLUS, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.
Art. 22) CONTROVERSIE
Le controversie che potessero insorgere fra l’associazione ed i suoi membri, oppure tra i membri dell’associazione medesima ed in generale tutte le controversie connesse all’esplicazione delle attività dell’associazione, non risolvibili in seno al consiglio direttivo, saranno deferite per la risoluzione al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non potesse o che rifiutasse di nominarlo.
Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, inappellabilmente, ed è esonerato da ogni formalità di procedura.
Art. 23) Per tutto quanto non sia regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.
F.to: Giacomo Carlo Sturniolo – Giorgio Gottardo notaio (L.S.).